Gli operatori possono continuare ad utilizzare un documento analogico, identico alla fattura inviata al SDI, per accompagnare la merce e sullo stesso documento possono apporre l’indicazione che il documento cartaceo non è una fattura e che hanno proceduto con l’invio al SDI (l’unica fattura valida è quella trasmessa al SDI). In questo caso il documento assolve a funzioni civilistiche, ma non ai fini Iva. Il documento può essere utilizzato come DDT valorizzato e in questo caso, invece di emettere fattura in modo immediato, si può emettere una fattura differita.
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