Nel primo giorno di entrata in vigore del nuovo obbligo relativo all’invio telematico dei corrispettivi, si registra ancora una situazione piuttosto problematica, con molti operatori obbligati non ancora pronti, non avendo ricevuto fornitura completa dei nuovi sistemi RT.
Nella consapevolezza ed in risposta a questo contesto di difficoltà e ritardi non sempre ascrivibili ai soggetti obbligati, con la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono state introdotte delle novità relativamente all’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione, all’Agenzia delle Entrate, dei dati dei corrispettivi telematici.
Le novità, contenute nell’articolo 12 quinquies e meglio chiarite dalla circolare di Agenzia delle Entrate n. 15/E del 29/06/2019, riguardano essenzialmente l’applicazione delle sanzioni per mancato invio dei dati nonché le modalità tecniche da adottarsi per la registrazione e l’invio dei dati ove non disponibile un server RT alla data di entrata in vigore dell’obbligo.
In specifico, rispetto alle sanzioni per mancato invio, si stabilisce la possibilità di non incorrere in sanzioni a condizione che l’invio dei dati avvenga entro o non oltre il mese successivo all’effettuazione della prestazione.
Tale tolleranza sarà applicata per i primi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo.
Per quanto concerne l’operatività in assenza di un server RT, sarà consentita, a titolo provvisorio per i primi sei mesi, la memorizzazione dei dati sui registratori di cassa attuali.
La trasmissione dei dati potrà avvenire secondo modalità tecniche, per ora non disponibili, che saranno indicate in un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di prossima emanazione.
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